Europ Assistance

 


Il presente documento mod. TO8405 è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L’operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

 

 

 

Tessera N.


 

Viaggi Tour Operator

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI

Assistenza medica – Rimborso spese mediche – Assicurazione bagaglio – Annullamento viaggio

 

Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali

 

Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

 

1.      i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o autorizzati, per finalità riguardanti:

a)    gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;

b)    adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di ordini pubblici.

2.    il trattamento dei Dati è:

       a)    necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);

       b)    obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b).

3.    i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a)    soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;

b)    organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

c)    prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o alter compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.

4.         Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

 


Definizioni

 

ASSICURATO: la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o Svizzera, che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all’Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all’Unione Europea e/o Svizzera.

 

AVARIA: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.

 

BAGAGLIO: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé in viaggio.

 

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n. 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in polizza.

 

CONTRAENTE:l’operatore turistico, con sede fiscal in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume I relative oneri.

 

DECORRENZA E DURATA: la durata dell’Assicurazione nei confronti di ogni singolo è pari alla durata del viaggio e/o locazione comunicata dal Contraente ad Europ Assistance. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso del periodo di permanenza di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. La garanzia “Annullamento viaggio e/o locazione” è in vigore dal giorno di iscrizione al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso.

 

ESTENSIONE TERRITORIALE: il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l’Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia. Per gli assicurati residenti in Unione Europea o Svizzera può essere:

·           Italia

·           Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo

·           Mondo

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:

·           Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera

Le prestazioni e le garanzie sono valide:

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera:

·           nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal contraente;

·           nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera.

Per gli assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:

·           nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;

·           nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o Svizzera.

 

EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

 

FURTO: è il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

 

GARANZIA: assicurazione che non rientra nell’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall’Assicurato.

 

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed sterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

 

ISTITUTO DI CURA: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

 

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

 

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.

 

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

 

MASSIMALE: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

 

PRESTAZIONE: assistenza da erogarsi in natura e cioè con l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa.

 

RAPINA: è il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sé o ad altri un ingiusto profitto.

 

RICOVERO: la permanenza in un istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.

 

SCIPPO: il reato previsto agli artt. 624 e 625 n° 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

 

SINISTRO: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato.

 

SCOPERTO: la parte dell’ammontare del danno, espresso in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

 

VIAGGIO:

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera:

·           nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferrovia, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio, come organizzato dal contraente;

·           nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:

·           nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi paesi a conclusione del viaggio;

·           nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera.

 

Delimitazioni

 

Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche” e “Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali” potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Le prestazioni e le garanzie VIAGGI TOUR OPERATOR, non sono dovute :

·           per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;

·           per malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;

·           per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

·           per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino o idrosci, guida ed uso guidoslitte, sports aerei in generi, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

·           per espianto e/o trapianto di organi.

 

 

Assicurazione Assistenza – Prestazioni

 

1     CONSULENZA MEDICA

Qualora l’Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.

 

2     INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assitance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

 

3     SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.

 

4     RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di  Europ Assistance ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

·           l’aereo sanitario;

·           l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;

·           il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

·           l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze.

 

Sono escluse dalla prestazione:

·           le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;

·           le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

·           le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;

·           tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

 

5     RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

·           le spese di soggiorno del familiare.

 

6     RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

 

7     VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

·           le spese di soggiorno del familiare.

 

8     ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Sono escluse dalla prestazione:

·           le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

 

9     RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica.

 

10   PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora, le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.

Sono escluse dalla prestazione:

·           le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

 

11   INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

 

 

 

12   INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

i costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

 

13   ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

·           i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;

·           i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;

·           nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell’Assicurato:

l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata degli interessi al tasso legale corrente.

 

14   RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà a fornirgli con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l’assicurato si trovasse nella impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

·           i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell’Assicurato:

l’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

 

15   ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

·           i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;

·           i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;

·           nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell’assicurato:

l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

 

16   SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

Esclusioni:

Tutti I costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

 

17   INVIO DI MESSAGGI URGENTI

Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione dei messaggi al destinatario.

Esclusioni:

La Centrale Operativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

 

Assicurazione rimborso spese mediche

Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nella polizza e riportato nella tabella in calce. Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cura ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successive all’infortunio stesso.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Polizza e riportato nella tabella in calce per Assicurato e per la durate/destinazione del viaggio. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.

Nei massimali indicati sono comprese:

·           le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno;

·           le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;

·           le spese per ripartizioni di protesi solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.

Sono escluse dalla garanzia:

·           tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;

·           le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quello sopra specificate e seguito di infortunio);

·           le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortuni);

·           le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

·           le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.

Obblighi dell’Assicurato:

In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche) ed indicando:

·           nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

·           numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;

·           certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;

·           in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;

·           originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;

·           prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Criteri per la liquidazione del danno:

in seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l’Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto delle franchigie previste.

 

Assicurazione bagaglio effetti personali

Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scacco, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nella Polizza e riportato nella tabella in calce. Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus, o nave, la garanzia è operante:

·           per gli Assicurati residenti nei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio organizzato dal Contraente;

·           per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti all’Unione europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.

Massimale:

la garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma così come previsto nella Polizza e riportato nella tabella in calce, per Assicurato e per la durata del viaggio. Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

Scoperto:

sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o di caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.

Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:

·           cosmetici, medicinali, articoli sanitari;

·           gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro/argento/platino;

·           pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

·           dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;

·           furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave, non visibile dall’esterno;

·           furto dell’intero veicolo;

·           furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

Sono esclusi dalla garanzia:

·           denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida;

·           tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;

·           i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

·           i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;

·           il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;

·           il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo se visibile dall’esterno;

·           il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;

·           gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).

Obblighi dell’Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l’Assicurativo dovrà inviare, entro e non altre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:

·           nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

·           numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;

·           copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;

·           copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;

·           le circostanze dell’accaduto;

·           l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;

·           i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;

·           copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore eventualmente responsabile;

·           giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;

·           originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;

·           fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreperibilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata o da uno specialista del settore.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:

·           copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;

·           copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Criteri per la liquidazione del danno:

il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

 

SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al rimborso.

Massimale:

il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.

Sono esclusi dalla garanzia:

il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di residenza dell’Assicurato.

Tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Obblighi dell’Assicurato:

In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inviare entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio) presentando:

·           nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

·           numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;

·          una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna;

·          originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari  delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;

·          copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

 

Assicurazione annullamento viaggio e/o locazione

Qualora l’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi un penale, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita esclusivamente in seguito ad annullamento o modifica per:

a)        malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o in caso di decesso:

·      dell’Assicurato;

·      del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero, di un genero o nuora o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato, in casa di malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza:

·      di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.

 

Decorrenza e validità:

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Massimale:

viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio e/o indicato nella tabella in calce per Assicurato e per la destinazione viaggio e/o riportato dal Tour Operator sui propri cataloghi. Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 200,00 per Assicurato.

Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di Euro 600,00 per sinistro.

Esclusioni:

1 – i  casi di rinuncia causati da:

·         infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni;

·         infortunio o malattia o decesso verificatori anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;

·         stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;

·         mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a);

·         malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;

·         motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;

·         furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;

2 – i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggio o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della cause della rinuncia stessa.

3 – i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

Obblighi dell’Assicurato:

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58384575, entro i termini previsti alle “Esclusioni”, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:

·           nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

·           numero di tessera Europ Assistance;

·           la causa dell’annullamento o della modifica;

·           luogo di reperibilità dell’Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare:

·           l’indirizzo ove sono reperibili tali persone;

·           tipo patologia;

·           inizio e termine tale patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

·           se in possesso dell’Assicurato, copia della tessera Europ Assistance;

·           certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;

·           in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;

·           in caso di decesso, il certificato di morte;

·           scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

·           ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;

·           estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;

·           fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;

·           copia del biglietto annullato;

·           programma e regolamento del viaggio;

·           documenti di viaggio (visti, ecc.);

·           contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.

 

Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1 – L’Assicurato Libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistra formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.

2 – Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a)      guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b)      scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c)      dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

d)     gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, kite surfing, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;

e)      abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucino genici.

 

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3 – Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

4 – Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5 – Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C.

6 – Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

7 – A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

8 – Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.

9 – La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.   

10 – Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano la disposizione di legge.

11 – Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel Caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

      

Europ Assistance Italia S.p.A.

 

 

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITÀ

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

 

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero:

Telefono 02-58286532

oppure:

·      via fax componendo il seguente numero:                         02-58384234

·      inviando un telegramma:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano

 

Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:

1.    tipo di intervento richiesto                               3.       numero di tessera Europ Assistance

2.    nome e cognome                                              4.       recapito telefonico

 

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Centrale Operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento sei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’Informativa al Trattamento dei dati.

 

www.europassistance.it

 

Massimali

                     Spese Mediche              Bagaglio                     Annullamento

Italia             Euro 500,00                  Euro 500,00                Euro 200,00

Europa          Euro 3.000,00               Euro 500,00                Euro 200,00

 

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici:

Piazza Trento 8 – 20135 Milano – Tel 02-583841

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

Rea 754519 – Reg. Imp. Milano

e C.F. 80039790151 – P. IVA 00776030157

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale N. 152 del 1/7/93).

 

 

Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A.

 

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV

= UNI EN ISO 9001/2000 =